Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2021.
Art. 2
 (Investimenti per il rilancio)
2. L'Amministrazione regionale realizza direttamente gli investimenti di cui al comma 1 oppure contribuisce alla loro realizzazione da parte di soggetti pubblici e privati.
5. L'accordo di programma, di cui al comma 4, prevede in particolare:
b) che gli immobili di cui alla lettera a) sono trasferiti in proprietà alla Regione con tutte le autorizzazioni e sanatorie di legge, compresa la regolarizzazione catastale, liberi da ogni vincolo locativo o concessorio o diverso gravame e con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni e azioni, servitù attive e passive, in diritto e in fatto;
c) che gli oneri di urbanizzazione afferenti gli immobili di cui alla lettera a), ove dovuti, si intendono assolti dalla Regione nell'importo di cui alla lettera a) e sono da realizzarsi dal Comune di Trieste a proprie spese;
d) che gli oneri fiscali e le spese di registrazione relativi agli edifici di cui alla lettera a) sono a carico della Regione e che ogni diverso onere amministrativo, fiscale, tributario o di qualsivoglia natura conseguente o necessario per la regolarizzazione catastale, ovvero per l'autorizzazione alla vendita restano a carico del Comune di Trieste;
e) la determinazione delle modalità di erogazione del contributo di cui al comma 3, lettera a);
f) la definizione e la tempistica degli interventi di valorizzazione o rigenerazione dell'area e delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle aree del "Porto Vecchio" di Trieste;
g) che le opere di urbanizzazione primaria siano eseguite dal Comune di Trieste e siano finalizzate a dare funzionalità agli edifici oggetto di acquisizione da parte della Regione. La mancata realizzazione delle opere comporta la revoca del contributo e l'obbligo per il Comune di Trieste di disporre, entro il termine di successivi cinque anni, la restituzione delle somme già erogate in ratei costanti, liberando contestualmente la Regione dalla corresponsione delle somme residue;
h) la realizzazione e messa a disposizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), della sede del Centro per l'Impiego di Trieste, nell'area di "Porto Vecchio", a cura e onere del Comune di Trieste.
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8. Per le finalità previste al comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità previste al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 26 milioni di euro, suddivisi in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 11 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termine) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
10. Le entrate di cui al comma 5, per complessivi 26 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
11. Le entrate disposte dal comma 5 per le annualità successive al 2023 saranno accertate ai corrispondenti Titoli e Tipologie per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 23 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per il 2021, di 10 milioni di euro per il 2022 e di 12 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
14. Ai sensi del comma 1, lettera a), la Regione è autorizzata a partecipare alla riqualificazione del comprensorio di via Pozzuolo n. 330 di Udine, sede dell'ex ospedale psichiatrico.
15. Per le finalità di cui al comma 14, la Regione è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale l'importo massimo di 25 milioni di euro.
18. Per le finalità previste al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 25 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
19. Per le finalità previste al comma 16 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Le entrate di cui al comma 16 sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 50300 (Riscossione di crediti di medio lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Ai sensi del comma 1, lettera a), al fine del completo recupero funzionale del patrimonio immobiliare sportivo di proprietà del Comune di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune medesimo per interventi di riqualificazione del palazzetto dello sport "PalaBigot".
23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella N di cui al comma 44.
24. Ai sensi del comma 1, lettera a), al fine di riqualificare il centro storico della città e di incentivare le iniziative di valorizzazione dell'area, anche con lo scopo di poter offrire un'opportunità di collaborazione transfrontaliera con la Città di Nova Gorica, candidata a Capitale della Cultura Europea 2025, la Regione è autorizzata a finanziare il Comune di Gorizia per la realizzazione di un parcheggio interrato e di una struttura coperta e trasparente dotata di servizi, a destinazione polifunzionale.
25. Le risorse di cui al comma 24 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
28. Ai sensi del comma 1, lettera a), la Regione sostiene gli interventi necessari nell'ambito della zona litorale monfalconese per migliorare la fruibilità delle strutture che riguardano l'arenile e l'area retrostante e per potenziarne le funzioni turistiche e l'attrattività e la dotazione di servizi e strutture per la valorizzazione in senso turistico- ambientale del comprensorio Pietrarossa- Rocca - parco tematico del Carso.
29. Nell'ambito delle azioni di intervento di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Monfalcone per la realizzazione del Piano integrato di sviluppo turistico-sostenibile dell'area del litorale e carsica anche attraverso la realizzazione di interventi volti a creare strutture di animazione mediante l'utilizzo di tecnologie atte a promuovere il territorio.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità previste dai commi 28 e 29 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
32. Ai sensi del comma 1, lettera b), al fine di attuare interventi finalizzati alla valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica dei territori montani della regione, mediante il potenziamento delle infrastrutture nonché all'efficientamento degli impianti di innevamento, manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per finalità turistiche.
33. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 32 sono individuati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 36 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per l'anno 2021, 14 milioni di euro per l'anno 2022 e di 18 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
35. Ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini dello sviluppo di una complessiva azione di valorizzazione sostenibile del territorio regionale, la Regione interviene a sostegno della riqualificazione dei beni pubblici di particolare interesse turistico.
36. Nell'ambito delle azioni di intervento di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata stipulare con il Comune di Lignano Sabbiadoro un accordo di programma finalizzato alla definizione delle modalità di programmazione e di esecuzione di un intervento pubblico di riqualificazione e messa in sicurezza della terrazza a mare situata nel comune medesimo.
37. Con l'accordo di programma sono definiti le modalità e i tempi di realizzazione dell'intervento, i relativi oneri e le ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione e Comune di Lignano Sabbiadoro per il conseguimento delle finalità di valorizzazione di cui al comma 35.
38. Per le finalità di cui ai commi 35 e 36 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
40. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa complessiva di 10.300.000 euro, suddivisa in ragione di 4.300.000 euro per l'anno 2021, di 2.700.000 euro per l'anno 2022 e di 3.300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
42. Per la finalità di cui al comma 41 il Comune di Pordenone presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 884.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
44. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella N.
Note:
1 Parole soppresse al comma 41 da art. 169, comma 1, L. R. 6/2021
2 Comma 16 abrogato da art. 127, comma 1, L. R. 8/2022
3 Comma 17 abrogato da art. 127, comma 1, L. R. 8/2022
4 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 13/2022
5 Comma 4 sostituito da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 13/2022
6 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 3, lettera c), L. R. 13/2022
7 Comma 6 abrogato da art. 11, comma 3, lettera d), L. R. 13/2022
8 Comma 7 abrogato da art. 11, comma 3, lettera d), L. R. 13/2022
9 Parole sostituite al comma 12 da art. 5, comma 21, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10 Comma 44 bis aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11 Comma 44 ter aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12 Comma 44 quater aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 17, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.