Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilitā 2021.
Art. 12
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
2. Per le finalitā di cui all'articolo 3, comma 67, della legge regionale 45/2017, č destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella K.