Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2021.
Art. 11
 (Funzione pubblica)
1. Le assegnazioni di cui all’ articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016), e di cui all’articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 450.000 euro per l’anno 2021 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 7.
3. L’assegnazione di cui all’ articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 2.550.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 950.000 euro per l’anno 2021 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 7.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 53, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), a seguito delle disposizioni sullo stato emergenziale che hanno bloccato le procedure per l'assunzione di personale negli enti locali, per l'anno 2021 ANCI FVG è autorizzato a rinnovare le convenzioni in essere con i Comuni al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici.
6. Per le finalità di cui al comma 5 si provvede a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 14, lettera a), L. R. 16/2021
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021