Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Legge di stabilità 2021.
Art. 8
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2021 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2020.
7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2021 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2020.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
10. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2021 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse Edili nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse medesime.
11. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2021, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 10, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 10 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2020.
13. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 10 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2021 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 12, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
14. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 10 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2021 al 31 marzo 2022.
15. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2022 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.
16. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 15, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.
17. Le risorse di cui al comma 18 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2020.
18. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
19.
I commi 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono abrogati. Sono fatti salvi i contributi concessi fino alla data del 31 dicembre 2020.

21. Il contributo di cui al comma 20 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
22. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 20, corredata del preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di formazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
25. Gli importi degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, per le assunzioni a tempo determinato e per le trasformazioni di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato, previsti dal regolamento attuativo degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), vengono incrementati di 2.500 euro qualora le assunzioni o le trasformazioni riguardino soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del datore di lavoro richiedente, risultino componenti di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
29. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
g)
al comma 24 dopo le parole <<regolamento medesimo>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato>>.

30. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 7, comma 16, lettera a), della legge regionale 27/2014, così come modificato dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
31. Per l'anno 2021 il contributo di cui ai commi 41 e seguenti dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è concesso al solo soggetto gestore MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG sulla base della domanda da presentarsi entro la data del 31 marzo 2021, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 43, 43 bis e 43 ter del medesimo articolo.
33. Agli oneri derivanti da quanto disposto dai commi 31 e 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2021 un assegno di importo pari a 1.200 euro.
35. L'assegno di cui al comma 34 è istituito per un periodo sperimentale ed è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).
36. Per accedere al beneficio di cui al comma 34 il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune competente per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla nascita o dalla data del provvedimento giudiziale definitivo emesso dal Tribunale dei minorenni che dispone l'adozione, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche per la famiglia, da pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio.
37. L'assegno di cui al comma 34 è corrisposto dal Comune a cui è stata presentata la domanda.
38. Per consentire ai Comuni le erogazioni dell'assegno di cui al comma 34 la Regione trasferisce agli stessi gli importi, tenuto conto dei dati inseriti dagli Enti erogatori nell'applicativo informatico di Carta Famiglia, entro le date che saranno stabilite con decreto del direttore del servizio competente.
39. L'assegno di cui al comma 34 è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell'ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.
40. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 euro, suddivisa in ragione di 4.500.000 euro per l'anno 2021 e 1.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
41. Per l'attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili l'Amministrazione regionale è autorizzata al cofinanziamento delle risorse assegnate annualmente dal riparto del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006.
42. Per la finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
44. L'agevolazione di cui al comma 43 è richiesta dal nucleo familiare con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), in possesso della Carta Famiglia, quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3-14 anni o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o da contratti di prestazione occasionale utilizzando il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, per la fascia di età 3-12 anni. Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.
45. I servizi di cui al comma 43 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel territorio regionale.
46. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, stabilisce, con deliberazione, le modalità di presentazione delle domande e di quelle di erogazione, nonché la misura dei benefici.
47. Per la finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Trieste per l'acquisto di attrezzature informatiche necessarie alla realizzazione del progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1897 (Interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio), e finalizzato a garantire ai bambini e ragazzi in situazioni di malattia il diritto allo studio attraverso il servizio di scuola in ospedale e istruzione a domicilio.
49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2019/2020.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 61.
52. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 51 devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2020, n. 574.
53. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 51 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
54. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. (Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)).
55. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa complessiva di 36.500 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli Enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni per accogliere le richieste presentate dalle famiglie entro il 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), relative all'anno educativo 2020/2021.
57. Per quanto disposto al comma 56 gli Enti gestori dei Servizi Sociali presentano la domanda di finanziamento entro il 15 gennaio 2021, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, indicando il numero di domande presentate dalle famiglie entro il 31 ottobre 2020 e non coperte dal trasferimento dei fondi ordinari e il fabbisogno economico previsto per la messa in erogazione dei contributi alle famiglie a partire dal mese di gennaio 2021.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 61.
59. Con riferimento ai contributi concessi alle Fondazioni di Istruzione tecnica superiore e di cui all'articolo 9, commi 23 e 24, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e in considerazione della situazione di emergenza determinata da COVID-19, per l'anno 2021 sono ammissibili a finanziamento le spese riguardanti l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri beni di facile consumo per far fronte all'emergenza, sostenute a partire dall'1 marzo 2020.
60. Per le finalità di cui al comma 59 si provvede a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
61. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1 Comma 10 bis aggiunto da art. 69, comma 1, L. R. 6/2021
2 Parole soppresse al comma 32 da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3 Comma 32 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
4 Comma 32 ter aggiunto da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5 Comma 20 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 13/2021
6 Comma 27 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi da 54 a 60, L.R. 45/2017, con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 28 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi da 54 a 60, L.R. 45/2017, con effetto dall'1/1/2024.