Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Legge di stabilità 2021.
Art. 3
 (Attività produttive)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), le domande presentate nell'esercizio 2020, e non finanziate per mancanza di risorse disponibili sono finanziate, nel limite massimo di 1.200.000 euro, con le risorse stanziate per l'anno 2021 a valere sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese istituito ai sensi dell'articolo 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Comune di Arta Terme presenta domanda di contributo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
6.
La Regione favorisce il ricorso a procedure concorsuali finalizzate alla conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa del "Consorzio di sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno" in liquidazione commissariale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come da ultimo modificato dalla legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e attuato dai provvedimenti che ne hanno disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione, al fine di consentire il pieno sviluppo delle attività economiche della Zona industriale dell'Aussa Corno.

7. Nell'ambito dei fini istituzionali riconosciuti ai consorzi di sviluppo economico locale dall'articolo 64 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG- Riforma delle politiche industriali), la Regione sostiene l'intervento del consorzio di cui all'articolo 62, comma 5, lettera d), numero 1), della medesima legge 3/2015 nella procedura concorsuale di cui al comma 6 per la realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale e per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nella zona industriale dell'Aussa Corno, ai sensi degli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015.
8. Per le finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative e alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-riforma delle politiche industriali)), sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti, a condizione che le stesse siano riferite a interventi avviati successivamente al 24 marzo 2020.
10. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Le domande presentate nel corso dell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), non finanziate per indisponibilità di risorse, sono finanziate con fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2021.
13. Per le finalità di cui al comma 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. I contributi di cui al comma 16 potranno essere concessi esclusivamente qualora il titolare, nel caso di ditta individuale, o i soci cedenti che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale, nel caso di società di persone o di società a responsabilità limitata, abbiano compiuto almeno cinquantacinque anni di età alla data del subentro, e siano stati titolari della ditta individuale o presenti nella compagine societaria da almeno cinque anni alla data del subentro.
19. Con regolamento regionale da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
20. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
21.
Dopo il capo IV del titolo VII della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserito il seguente:
<<CAPO IV bis
 INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art.69 septies
 (Gestione della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità.
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivare la fruizione.

22. Per le finalità previste all'articolo 69octies, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016, come inserito dal comma 21, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
23. Per le finalità previste all'articolo 69octies, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2016, come inserito dal comma 21, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
24.
Alla copertura degli oneri derivanti dal CAPO IV bis "Interventi per il riconoscimento, al valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli Venezia Giulia" della legge regionale 21/2016, come inserito dal comma 21, possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali risorse allo scopo conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

27. Il finanziamento di cui al comma 25 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 25 non supera comunque l'importo di 500.000 euro.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
30. Nell'ambito del processo di aggregazione del Comune di Sappada/Plodn di cui alla legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Amministrazione regionale del Veneto un importo pari alla parte di contributo da quest'ultima liquidato con decreti del Direttore della U.O. mobilità e trasporti n. 62 del 24 maggio 2018, n. 82 del 3 agosto 2018 e n. 102 del 9 ottobre 2018 per interventi di manutenzione straordinaria di impianti del comprensorio sciistico sappadino ancora soggetti a vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale del Veneto 28 gennaio 2000, n. 5 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge finanziaria 2000)), la cui titolarità viene trasferita, in attuazione dell'articolo 5 bis, commi 4, lettera j), e 4 bis, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), a PromoTurismoFVG.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 207.180,07 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
32. Nell'ambito del complessivo intervento di valorizzazione, anche in chiave turistica, della zona montana di Illegio anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché a sostegno della crescita nel settore dell'edilizia abitativa, nonché dell'economia produttiva, commerciale e turistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" - ONLUS di Udine un contributo straordinario finalizzato al completamento delle opere di adattamento funzionale dell'edificio di proprietà della medesima sito in comune di Tolmezzo, frazione di Illegio, via San Floriano 13, da destinarsi a casa per ferie.
33. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi realizzati o da realizzare e dei relativi costi. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
35. Al fine di sostenere lo sviluppo culturale e museale del Friuli Venezia Giulia e per garantire la conservazione, la conoscenza e la fruizione del patrimonio, storico, scientifico e ambientale, nonché incrementare l'attrattività turistica regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio della Venezia Giulia un finanziamento straordinario pluriennale per la progettazione e la realizzazione del Parco del Mare.
36. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 1.500.000 euro per l'anno 2022 e di 6milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 2, comma 41.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale COSEF un contributo, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la realizzazione di un nuovo centro direzionale a servizio dei consorziati della zona industriale udinese dove ubicare la sede legale del Consorzio medesimo.
38 bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in maniera di appalti.
39. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dei relativi costi. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 2.500.000 per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
41. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 38 da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
2 Comma 38 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021