Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. A seguito dell'applicazione, a decorrere dall'1 gennaio 2021, del nuovo regime relativo agli obblighi di finanza pubblica previsto per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui allalegge regionale 17 luglio 2015, n. 18(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), non si applica, a decorrere dall'1 gennaio 2021, il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2020.
2. Le comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono tenute al raggiungimento degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 20/2020, a decorrere dal quarto anno successivo alla loro costituzione.
3.
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

5. I Comuni, anche se con organo di revisione in scadenza nel 2021, che hanno ricevuto la comunicazione delle rose dei nominativi sorteggiati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015 entro il 31 dicembre 2020 e che, entro la medesima data, non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria, possono adottare l'atto di nomina entro il 30 giugno 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015.
6. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche allalegge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati i seguenti oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
8. Il procedimento per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali, sciolte a decorrere dall'1 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 27, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 21/2019, è concluso, entro il 31 maggio 2021, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei consigli dei Comuni partecipanti all'Unione. Si considera approvato il bilancio finale di liquidazione che riceve il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consigli comunali.
9. A decorrere dall'1 giugno 2021, i rapporti giuridici pendenti e i procedimenti che non sono stati conclusi nel termine di cui al comma 8 e che non possono essere trasferiti ai Comuni partecipanti all'Unione, sono trasferiti al Comune individuato in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione, presso il quale può essere costituito apposito ufficio stralcio.
10. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico nel GAL Carso Scarl sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società e compresi nell'ambito territoriale dell'Unione medesima.
11. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale Tagliamento nel Consorzio per la scuola Mosaicisti del Friuli con sede a Spilimbergo sono attribuite alla Comunità di montagna nella quale risulterà collocato il Comune di Spilimbergo in esito alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A dellalegge regionale 20 dicembre 2002, n. 33(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre).
12. Le risorse assegnate per l'anno 2019 per le finalità di cui all'articolo 10, commi 36, 37 e 38, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), possono essere utilizzate anche per l'installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture nonché delle scuole primarie e secondarie oltre che per l’acquisto di droni dotati di telecamere per il controllo dei territori.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 56, comma 3, L. R. 6/2021
2 Parole aggiunte al comma 12 da art. 60, comma 1, L. R. 6/2021
3 Parole aggiunte al comma 12 da art. 9, comma 26, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.