Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo I del titolo II della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2019-2020 entro la data del 30 gennaio 2021.
4. La rendicontazione dei contributi concessi, di cui al comma 3, è prorogata al 30 settembre 2021.
7. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
8. Con riferimento ai contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, concessi ai sensi dell'articolo 8, commi da 41 a 43, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e in considerazione della situazione di emergenza determinata da COVID-19, i Comuni che hanno beneficiato dello scorrimento della graduatoria previsto dall'articolo 7, commi da 40 a 42, della legge regionale 24/2019, sono autorizzati a presentare i rendiconti delle spese sostenute entro la data del 31 gennaio 2021.
10.
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.>>.

Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
2 Comma 9 abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.