Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. I Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), sono riconosciuti con la presente legge Comuni turistici e Città d'arte, ai fini dell'applicazione della relativa normativa nazionale o regionale.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 21, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), le attività connesse al supporto nell'accompagnamento del progetto pilota inerente l'ufficio unico per Aquileia e alla gestione operativa del medesimo, possono essere realizzate da ANCI FVG anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.
4. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale nei settori delle attività culturali, dei beni culturali e dello sport, o dai conseguenti provvedimenti attuativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati, potranno essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa da inviare alla Commissione consiliare competente.
7. Per le finalità di cui all’articolo 7, commi 19 e 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività del Cluster regionale cultura e creatività possono essere realizzate dal soggetto gestore individuato con il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2019, n. 1128 anche nel corso del 2021 e del 2022 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019 e nel 2020, nonché a valere su quelle già concesse o da concedere nel 2021.
8. Nelle more della revisione del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione del 24 ottobre 2016, n. 201:
a) per le domande di concessione dei contributi, riferite all'articolo 11 della legge regionale 8/2003, le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del citato regolamento, sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate;
b) le domande di concessione dei contributi riferite all'articolo 18 della legge regionale 8/2003, sono ammissibili pur in assenza dei tre preventivi di spesa previsti dagli articoli 34, comma 7, e 35, comma 1, lettera g), del citato regolamento.
9. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 26, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le spese connesse alla sanificazione degli ambienti, utilizzati in orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici o a uso scolastico, possono essere sostenute dalle Federazioni Sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ronchis il contributo concesso, ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628.
12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Ronchis presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
13. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.
14. In deroga al disposto dell'articolo 32, commi 1 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le annualità del contributo concesso con decreto n. 1119/Pers. - SP1 dd. 12/05/2009 in erogazione a far tempo dall'esercizio 2021, al soggetto di cui al comma 15 e al verificarsi delle condizioni di cui al comma 16.
15. Il soggetto destinatario del trasferimento deve configurarsi come associazione o società sportiva senza fini di lucro, avente sede operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbia per cinque anni la disponibilità dell'impianto sportivo destinato alla pratica del calcio in Comune di Pravisdomini e di proprietà dell'ente territoriale medesimo e sia onerata della soddisfazione del contratto di mutuo stipulato per il finanziamento dell'intervento connesso al decreto n. 1119/Pers. - SP1 dd. 12/05/2009.
17. Per le finalità di cui al comma 14 la domanda di trasferimento del contributo è presentata congiuntamente dal beneficiario originario e dal soggetto di cui al comma 15 entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei titoli di cui al comma 16 e secondo il modello predisposto dal Servizio competente in materia di impiantistica sportiva.
18. Il Servizio competente provvede, interinalmente alla presentazione e istruzione della domanda ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma 14 ed entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 17, ricorrendone i presupposti, a confermare il contributo medesimo al nuovo beneficiario.
19. La mancata presentazione della domanda ovvero la sua irregolare o incompleta formulazione non sanata entro un termine perentorio assegnato dal Servizio competente, comporta l'inefficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti e il venir meno dalla causa di sospensione del contributo.
21. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle attività culturali e al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236, le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per gli anni 2021 e 2022.
23. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori dei sistemi bibliotecari, costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo, presentano le domande di contributo per l'anno 2021 entro il termine del 31 gennaio 2021.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 29, L. R. 13/2021
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 14, lettera a), L. R. 16/2021
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
4 Parole sostituite al comma 21 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5 Parole sostituite al comma 22 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021