Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
2. Al fine di pianificare il prelievo della specie cinghiale, nella massima considerazione delle esigenze di salvaguardia della biodiversità e di tutela delle produzioni agricole, la regolamentazione dei periodi e degli orari del prelievo di selezione della specie medesima avviene con deliberazione della Giunta regionale da adottare, ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modifiche, dalla legge 248/2005, entro la fine dell'anno precedente a quello interessato, sentito il parere dell'l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi distinti per sesso e classi di età.
3. I piani di abbattimento di cui al comma 2 sono adottati, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 7 bis, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Piano faunistico regionale, dalla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria che, entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, concede il prelievo alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della medesima legge regionale.
5. Per il 2021 la deliberazione di cui al comma 2 è adottata entro il 28 febbraio dell'anno medesimo.
6. I Piani venatori distrettuali di cui all'articolo 13 della legge regionale 6/2008, di seguito PVD, in scadenza al 31 marzo 2021, sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale dai commi da 2 a 5, per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2021-2022, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
7. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Vigilanza)
2. La vigilanza sulle aziende agrituristiche di cui al comma 1 è esercitata dall'ERSA annualmente a campione secondo le previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.
3. L'ERSA può disporre ispezioni ed è autorizzata a richiedere a ogni pubblica amministrazione e a ogni ente, anche regionale, documenti, informazioni e chiarimenti utili ai fini del controllo.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e dal regolamento ai sensi del comma 4, al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.>>;

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Barcis per il ripristino e messa in sicurezza della strada comunale a monte del Capoluogo, ai sensi dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 29 marzo 2019 n. 202, per la realizzazione di altri lavori previsti come finanziabili dal regolamento di attuazione del medesimo articolo 10, commi da 1 a 5.
12. Entro l'1 marzo 2021 il Comune di Barcis presenta alla Direzione centrale competente in materia di montagna la domanda per la devoluzione di cui al comma 11, corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da realizzare. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa, in conformità a quanto previsto dal regolamento di attuazione richiamato al medesimo comma 11.