Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.
Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
4. La durata delle concessioni demaniali marittime in scadenza è prorogata fino al 31 dicembre 2021 al fine di consentire alle Amministrazioni concedenti il perfezionamento dei procedimenti amministrativi di competenza nel rispetto della normativa vigente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 5 aprile 2022, depositata il 9 maggio 2022 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 11 maggio 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale.
3 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 5 aprile 2022, depositata il 9 maggio 2022 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 11 maggio 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.
4 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 5 aprile 2022, depositata il 9 maggio 2022 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 11 maggio 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.