<<1 bis. Per favorire l'attuazione delle finalità contenute nel titolo II, capo I, nonché l'organizzazione e lo scambio dei flussi informativi necessari al governo della rete dei servizi coinvolti nel processo di presa in carico integrata, i sistemi di cui al comma 1, lettera a), sono messi a disposizione anche dei soggetti privati autorizzati, dei soggetti che operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario regionale nonché dei soggetti gestori dei servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali così come disciplinati dagli articoli 6, comma 1, lettere e), f), g), h), 18 e 20 bis della
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).>>.