Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilitą)
1. A causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 gennaio 2022, possono cedere l'attivitą anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 5 aprile 2022, depositata il 9 maggio 2022 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 11 maggio 2022), l'illegittimitą costituzionale del presente articolo.