Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
2.
Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:
<<q bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilità, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.>>;
b)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 le parole <<
all'articolo 14, comma 1, lettera l)>> sono sostituite dalle seguenti: <<
all'articolo 9, comma 1, lettera q bis)>>;
c)
la lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 è abrogata;
d)
dopo il comma 7 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all'uso del suolo possono essere motivatamente derogati in sede di autorizzazione indipendentemente dai criteri del presente articolo e dalla pianificazione vigente.>>.
3.
Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente:
<<b bis) limite del 10 per cento sul numero totale degli iscritti, di soci già iscritti in altri gruppi speleologici o associazioni speleologiche, inseriti nell'elenco di cui al comma 1.>>;
b)
al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole <<
gruppi speleologici>> sono inserite le seguenti: <<
iscritti all'elenco di cui all'articolo 14>>.
5.
Dopo il
comma 36 bis dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è inserito il seguente:
<<36 ter. I procedimenti sanzionatori conseguenti alle attività di controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, pendenti al 31 dicembre 2020, rimangono di competenza dei Comuni che hanno avviato tali procedimenti.>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 81, comma 1, L. R. 3/2024