Art. 2
(Attività produttive)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Arta Terme il contributo già concesso ai sensi dell'
articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con decreto 18 novembre 2019, n. 3156/PROTUR per la realizzazione di una infrastruttura turistica denominata "Ammodernamento di strutture ricreative turistiche, zipline e parco fitness", per la realizzazione delle finalità di cui all'
articolo 2, comma 77, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Comune di Arta Terme presenta domanda di conferma del contributo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
5. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 160, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), il Comune di San Quirino è autorizzato a utilizzare l'immobile oggetto di contributo già concesso ai sensi del medesimo articolo 160 con decreto n. 1530/PROD/TUR dell'11 ottobre 2012 per la realizzazione di lavori di adattamento e ristrutturazione di fabbricato esistente, quale sede di scuole e corsi di addestramento, anche a carattere non professionale, per attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per iniziative di promozione e di tutela dell'ambiente, da parte di associazioni ed enti, senza finalità di lucro, con sede legale e operativa sul territorio regionale.