Legge regionale 04 dicembre 2020 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 10/12/2020

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

Capo III

Norme transitorie, finanziarie e finali

Art. 47

(Norma transitoria)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

Art. 48

(Disposizione di coordinamento)

1. Ovunque nella legislazione regionale ricorrano le espressioni: <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>.

(1)

Note:

Nell'avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R dd. 07/01/2021, n. 1, è segnalato che il testo del comma 1 dell'articolo 48 della L.R. 24/2020 trasmesso dalla Presidenza del Consiglio regionale, contiene errori materiali. Il testo corretto del comma 1 dell'art. 48 è nuovamente pubblicato.

Art. 49

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 13/2018, come modificato dall'articolo 5, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità previste dall'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere a sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 14, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018 come modificato dall'articolo 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto alo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. Per le finalità previste dall'articolo 28 bis della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 18, è autorizzata la spesa di 60.000 euro, in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.

14. Per le finalità previste dall'articolo 28 ter della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 19, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro in ragione di 80.000 euro per l'anno 2021 e 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

15. Agli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 20, è autorizzata la spesa di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2021 e 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede come di seguito indicato:

a) mediante storno di 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

b) mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 36 ter della legge regionale 13/2018 come inserito dall'articolo 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.

19. Per le finalità previste dall'articolo 36 quater della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 25, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

20. Agli oneri derivanti dal 19 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 2, lettera c), della legge regionale 13/2018, come modificato dall'articolo 27, è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro, in ragione di 90.000 euro per l'anno 2021 e 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.

22. Agli oneri derivanti dal comma 21 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 44 della legge regionale 13/2018, come modificato dall'articolo 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.

24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 47, comma 1, della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.

25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 21/2014, come inserita dall'articolo 45, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

26. Per le finalità previste dall'articolo 35 bis della legge regionale 21/2014, come inserito dall'articolo 46, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

27. Agli oneri derivanti dal comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 50

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi dal 6 al 9 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

b) gli articoli 8, 10, 12, 13 e 52 della legge regionale 13/2018;

c) i commi da 23 a 26 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

Art. 51

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2021.