Legge regionale 04 dicembre 2020 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 10/12/2020

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 13/2018)

1. L'articolo 7 della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.

2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.

4. L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il trenta aprile di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.

5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.

6. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Alla rendicontazione è allegato:

a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;

b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.>>.