Legge regionale 04 dicembre 2020 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 10/12/2020
Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
Art. 15
(Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018)
1. All'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, oppure ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999.>>.