<<3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'
articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalitā di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'articolo 3.>>.