<<Art. 10 bis
(Contributi per spese di ospitalitą presso strutture accreditate)
1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio, in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilitą del contributo.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo č proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.>>.