<<Art. 6
(Ammontare del finanziamento)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:a) la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;
b) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento č proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.>>.