<<Art. 31
(Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti)
1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 ARDIS č autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtā scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.
3. Un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalitā previste dalle medesime Consulte č componente del Comitato degli studenti di cui all'
articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).>>.