Legge regionale 06 novembre 2020 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali.

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio sanitario regionale, contributi a rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, dalle strutture residenziali per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale.

2. I contributi sono ripartiti e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie, in base ai posti letto delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di competenza. Con decreto di concessione è fissato il termine di rendicontazione da parte delle Aziende sanitarie e con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le voci di spesa ammissibili e le modalità operative di riconoscimento, nonché l’importo massimo di contributo riconoscibile a posto letto.

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3. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2021 gli enti gestori delle strutture presentano all'Azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata del rendiconto delle spese dal giorno di dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), fino al 31 dicembre 2020. Le Aziende sanitarie verificano i rendiconti e l'ammissibilità delle spese ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 e procedono ai rimborsi ripartendo proporzionalmente le risorse disponibili.

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4. Ai fini della rendicontazione all'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie attestano, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese rimborsate.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'esercizio 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, alle Aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

7. I requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e alla ristorazione con somministrazione, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei micologi privati in possesso dell'attestato e dell'iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 29 novembre 1996, n. 686.>>.

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le modalità organizzative innovative di cui al comma 2 ricoprono un primario interesse pubblico in quanto volte alla tutela della salute delle persone, alla prevenzione delle malattie e alla ricerca dei più appropriati interventi di natura sanitaria e sociale. La disciplina del trattamento dei dati personali derivante dall'attivazione delle predette modalità organizzative è demandata a un successivo regolamento che individua i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.>>.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.