Legge regionale 06 novembre 2020, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio sanitario regionale, contributi a rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, dalle strutture residenziali per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale.
4. Ai fini della rendicontazione all'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie attestano, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese rimborsate.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'esercizio 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.
7. I requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.