Legge regionale 06 novembre 2020, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), trovano applicazione anche ai casi in cui sia stato stipulato, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, l'accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Nel quadro delle disposizioni nazionali e regionali recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale intende salvaguardare il diritto allo studio mediante la messa a disposizione a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia, di adeguati dispositivi digitali per favorire il ricorso alla didattica digitale integrata in aggiunta alla didattica in presenza.
5. In attesa dell'approvazione del nuovo Programma regionale per la scuola digitale di cui all'articolo 39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale, lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica), e stante l'urgenza di intervenire, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, in misura complementare alle misure nazionali, al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 4 per la fornitura di dispositivi digitali volti allo sviluppo della didattica digitale integrata, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
6. L'Amministrazione regionale provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al riparto dei finanziamenti a favore delle istituzioni di cui al comma 4 sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 15 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica;
c) una quota pari al 5 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica secondaria di secondo grado che costituisce presidio sul territorio per l'ospedale di riferimento, come da progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1897 (Interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. Approvazione progetto e schema di convenzione);
7. Ai fini del riparto di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale si avvale dei dati utilizzati ai fini del riparto di cui al Bando per il finanziamento di "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF. Anno scolastico 2020-2021", approvato con decreto 30 aprile 2020, n. 5457/LAVFORU del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Ove non disponibili, i dati sono forniti dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, o dall'istituzione scolastica di riferimento.
8. Sono ammissibili a finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le spese per l'acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2020, n. 700 del (POR FSE 2014/2020 - Programmazione di risorse da destinare alla didattica a distanza di istituti scolastici regionali per l'acquisto di servizi di connettività alla rete e di dispositivi digitali da mettere a disposizione, in modalità di comodato d'uso agli studenti. attuazione del programma specifico 94/19 interventi per il rafforzamento della didattica a distanza da parte degli istituti scolastici regionali. emergenza epidemiologica da COVID-19), le spese per l'acquisto di monitor, telecamere e altra strumentazione utile a garantire l'erogazione della didattica digitale integrata, le spese per l'acquisto o l'uso di piattaforme didattiche e fatta esclusione ogni intervento edilizio e di costituzione di laboratori informatici.
9. Le istituzioni scolastiche, non rinunciatarie, di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 700/2020 sono ammissibili al riparto limitatamente per la quota di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6.
10. A favore delle istituzioni di cui al comma 9 sono ammissibili a finanziamento le spese di cui al comma 8, fatta esclusione le spese per l'acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 700/2020.
11. La concessione del finanziamento avviene entro sessanta giorni dalla data di apertura del bilancio di previsione 2021 e previa accettazione da parte delle scuole.
12. Con decreto di concessione del direttore del Servizio competente in materia di istruzione sono disposti le condizioni per la liquidazione anticipata del finanziamento senza richiesta di garanzia fideiussoria e i termini di rendicontazione della spesa. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione della didattica digitale integrata.
13. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella G di cui al comma 14.
14. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.