Legge regionale 06 novembre 2020, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il contributo di 1.500.000 euro destinato alla realizzazione della "Viabilità di accesso al nuovo ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia" concesso con decreto n. 647/PMT/VS.1.0 del 18 dicembre 2009, e interamente erogato, per lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi cittadini e per la realizzazione di interventi di riqualificazione viaria, al fine di migliorare la viabilità, il trasporto pubblico locale, la sicurezza stradale e tutelare la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, nonché per procedere con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le opere di adeguamento della viabilità urbana comunale funzionali al comprensorio ospedaliero di Pordenone, già previste dal decreto n. 1977/AMB del 13 novembre 2015, previa presentazione da parte del Comune di Pordenone del progetto definitivo delle opere al Servizio regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.
5.
Al comma 1 dell'articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola <<generali>> è soppressa.

6.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), le parole <<entro il 30 novembre di ogni anno>> sono soppresse.

7. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), l'Ater di Udine è autorizzata a utilizzare le risorse di bilancio ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, della legge regionale 44/1993, per l'esecuzione di un programma di interventi di edilizia sovvenzionata in Comune di Tarvisio.
8. Il programma di interventi di cui al comma 7, da presentarsi agli uffici competenti, è approvato dalla Giunta regionale.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dal nodo logistico di Pordenone sulle direttrici di transito internazionale al fine di coprire i differenti costi di trasporto tra la modalità stradale e quella ferroviaria e di abbattere gli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.
13. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 16 bis, della legge regionale 29/2018, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa di 2.500.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.
14. Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri e di consentire ai gestori del trasporto ferroviario regionale il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti stipulati con la Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i maggiori oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 2.852.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Traporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.
22. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 64/1986, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.
24. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 64/1986, come sostituito dal comma 23, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.
28. Per le finalità di cui all'articolo 31, comma 2 bis, della legge regionale 64/1986, come aggiunto dal comma 27, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.
31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.