Legge regionale 06 novembre 2020, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 13
 (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L, dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
3. Il prospetto "Aggiornamento della quota consolidata del margine corrente" previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), č aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato "O"; il prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio" previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 15/2020 č aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato P "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio"; il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), č aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute, come previsto nell'allegata Tabella O.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.