Legge regionale 06 novembre 2020, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 11
 (Finanze e altre norme intersettoriali)
2. Le somme rinvenibili quali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale agli enti locali regionali a parziale copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti fatti oggetto di rinegoziazione e confermati nell'importo originario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, possono essere immediatamente utilizzate dagli enti locali medesimi senza vincolo di destinazione, fermo restando l'obbligo di ciascun ente locale di garantire con risorse proprie l'integrale assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati, dando atto nei propri strumenti di programmazione del permanere degli equilibri di bilancio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e), ed e bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è versata in sede di saldo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 77/2020, laddove applicabile.
4. In considerazione di quanto previsto al comma 3, non si procede al versamento della seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
5. Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, i soggetti esclusi dall'applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 34/2020, versano la prima rata di acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari), ovvero dall'articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019.
6. In relazione al disposto di cui al comma 3, la copertura delle minori entrate, che si realizzeranno in sede di chiusura dell'esercizio 2020, per 125 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) è disposta attraverso l'accantonamento di cui alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 11.
8. La partecipazione della Regione a OPEN LEADER S. cons. a r.l., con sede a Pontebba, costituita quale Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo del territorio, a decorrere dall'1 dicembre 2020 è trasferita a titolo gratuito, in parti uguali, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia già aderenti alla società.
9. Il Comitato di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua a operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
10.
L'articolo 3 bis della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), è sostituito dal seguente:

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1 Al comma 3, sostituite le parole "della legge 77/2000" con le parole "della legge 77/2020" come da Avviso di rettifica pubblicato nel BUR 25 novembre 2020, n. 48.