﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 novembre 2020

      , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Obblighi e limitazioni gestionali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera g), del decreto legislativo 79/1999, si riferiscono in particolare:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche in relazione alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua, nel rispetto del Piano di bacino distrettuale e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM) delle grandi dighe, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e del decreto legislativo 81/2008;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, o per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie quali la prevenzione di calamità e di incendi o per necessità di protezione civile;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e di garantire adeguati deflussi ecologici.</p></p></p></body></html>