Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Capo V
 Norme transitorie, finanziarie e finali
Art. 25
 (Norme transitorie)
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 sexies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1 septies, del decreto legislativo 79/1999, a decorrere dall’annualità 2021, i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico scadute, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone di concessione determinato ai sensi dell’articolo 21, anche un canone aggiuntivo pari a 40 euro per kW per l’esercizio degli impianti.
3. Il canone di cui al comma 2 è destinato nella misura del 100 per cento alle Comunità di montagna e ai Comuni i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati i criteri di riparto del canone aggiuntivo tra i soggetti destinatari.
6. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
7. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024, la relativa procedura di assegnazione è indetta ai sensi dell'articolo 9 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 8/2022
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 8/2022
3 Comma 4 sostituito da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022