Art. 8
(Durata delle concessioni)
1. La concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, che può essere aumentata al massimo di dieci anni in relazione all'entità degli investimenti ritenuti necessari, alla potenza nominale media annua della concessione, nonché agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale.