1.
Le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico possono essere assegnate, secondo le seguenti modalitą, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10:
a) a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica;
b) a societą a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle societą a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;
c) mediante forme di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'
articolo 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedano la scelta dell'operatore economico con procedure a evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.