Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Art. 6
 (Modalitą di assegnazione delle concessioni)
1. Le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico possono essere assegnate, secondo le seguenti modalitą, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10:
a) a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica;
b) a societą a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle societą a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;
c) mediante forme di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedano la scelta dell'operatore economico con procedure a evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.