2.
La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa acquisizione dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione:
a) in funzione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di tutela delle acque, dei Piani generali di bonifica e in coerenza con il Piano di bacino distrettuale, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica a uso potabile e irriguo, nonché in funzione delle esigenze di tutela espresse dalle misure di conservazione e dai piani di gestione dei siti Natura 2000, in base agli obiettivi di conservazione previsti dalla
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
b) in considerazione degli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel Piano energetico regionale;
c) in base a valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economico, anche a seguito delle variazioni di disponibilità conseguenti al cambiamento climatico;
d) sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3.