Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Art. 5
 (Valutazione dell'uso idroelettrico)
1. Ai fini dell'indizione della procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la Regione valuta l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa acquisizione dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione:
b) in considerazione degli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel Piano energetico regionale;
c) in base a valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economico, anche a seguito delle variazioni di disponibilità conseguenti al cambiamento climatico;
d) sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 146, comma 1, L. R. 6/2021