Art. 4
(Concessioni di derivazione d'acqua interregionali)
1. Nel caso in cui una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico interessi i territori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto, le modalità di gestione della derivazione di cui all’articolo 20, nonché la ripartizione dei canoni di concessione sono definite tra le Regioni interessate, sulla base di un protocollo d’intesa approvato dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
2 bis. Le specifiche modalità procedimentali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni, sono determinati in applicazione della legge vigente sul territorio della Regione che esercita le funzioni amministrative di cui al comma 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021