2.
Per le finalitą di cui al comma 1 la Giunta regionale:
a) decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione che dą conto del processo di attuazione della legge stessa;
b) decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione relativa all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute alla data di entrata in vigore della legge stessa o in scadenza entro il 31 luglio 2024;
c)
successivamente, con cadenza triennale ed entro il 31 marzo dell'anno seguente il triennio di riferimento, presenta al Consiglio regionale un rapporto nel quale sono illustrati:
1) lo stato di attuazione delle procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza;
2) i benefici derivanti dall'eventuale costituzione di una societą a capitale misto pubblico privato a prevalente partecipazione regionale, dalla cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica e dalla corresponsione dei canoni di concessione;
3) le modalitą di applicazione delle clausole sociali con particolare riferimento all'andamento dei livelli occupazionali.