Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Art. 22
 (Garanzie finanziarie)
1. Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante polizza assicurativa o mediante fidejussione bancaria, di importo almeno pari a cinque volte l'ammontare del canone di cui all'articolo 21, a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico e dal relativo disciplinare, compresi gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi conseguenti all'eventuale rimozione delle opere.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono prestate a favore della Regione con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), e secondo la disciplina stabilita dall'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 50/2016.
3. È fatto obbligo al soggetto concessionario di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone contestualmente copia alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
4. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata alla scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico. Nel caso in cui sia prevista l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, conseguenti all'eventuale rimozione delle opere, la garanzia è svincolata a seguito della verifica da parte della struttura regionale competente in materia di gestione di risorse idriche dell'attuazione di tali interventi.