Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Art. 2
 (Regime delle opere e dei beni)
2. Le opere di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio idrico della Regione e sono destinate a essere utilizzate ai fini della concessione di una derivazione d'acqua in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5.
6. Al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, nonché il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, e dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933, acquisiti in proprietà dalla Regione, tali opere e beni restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione. L'eventuale necessità di sottoporre le opere e i beni a interventi di manutenzione è previamente autorizzata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.