Art. 18
(Cessione di energia)
1. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 3.
2. In alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1 può essere disposta la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente.