Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Art. 17
 (Clausole sociali)
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera o), del decreto legislativo 79/1999, e dell'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, nonché nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, fermo restando quanto previsto dal codice civile, trovano applicazione le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
3. Il concessionario subentrante assume l'obbligazione al rispetto delle presenti clausole di salvaguardia sociale con l'atto di concessione.