Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Art. 13
 (Obblighi e limitazioni gestionali)
1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera g), del decreto legislativo 79/1999, si riferiscono in particolare:
c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie quali la prevenzione di calamità e di incendi o per necessità di protezione civile;
d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;
e) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e di garantire adeguati deflussi ecologici.