Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Art. 12
 (Criteri di valutazione)
1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:
a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa;
b) gli interventi e gli investimenti di cui all'articolo 14 per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o all'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico, che conseguano un incremento dei valori previsti dal bando di gara;
c) gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di cui all'articolo 15, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, che prevedano di incrementare i livelli di tutela previsti dal bando di gara;
d) le misure di compensazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 16;
e) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
g) la disponibilità di risorse umane adeguate, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuità gestionale e la sicurezza del territorio e degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;
j) l'aumento di livelli occupazionali qualificati.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 150, comma 1, L. R. 6/2021
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 8/2022