Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonché del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina, in applicazione dell'articolo 12, commi da 1 a 1 octies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico di cui all' articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
2. La presente legge persegue l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico regionale nell'ottica dello sviluppo sostenibile e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di Agenda 2030 delle Nazioni unite, sottoscritta il 25 settembre 2015, e del Green Deal Europeo di cui alla Comunicazione COM (2019) 640 final, dell'11 dicembre 2019, finalizzati alla transizione verso l'energia pulita e accessibile.