Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Art. 9
 (Procedura di assegnazione)
1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:
a) indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell'articolo 10;
b) pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 11;
c) presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
d) valutazione di ammissibilità delle istanze di concessione di cui alla lettera c);
e) valutazione dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti di cui all'articolo 19;
f) procedimento unico di selezione dei progetti nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999, hanno luogo:
3) l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni adottate in esito alla fase di cui al numero 1);
4) la presentazione dell'offerta economica;
5) la valutazione delle istanze e dei progetti secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 12;
6) l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
g) emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare di cui all'articolo 20.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 147, comma 1, L. R. 6/2021