Art. 20
(Provvedimento di concessione)
1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua.
2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di concessione di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.
3.
L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del disciplinare, su richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:
a) corrisponde il canone di cui all'articolo 21 stabilito in sede di aggiudicazione;
b) presta le garanzie finanziarie di cui all'articolo 22.
4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche del disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario entro il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale termine è dichiarata la decadenza dalla concessione.
5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione e i relativi dati sono inseriti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d’acqua di cui
all’articolo 35 della legge regionale 11/2015.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 153, comma 1, L. R. 6/2021