Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Art. 11
 (Bando di gara)
1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico contiene:
a) la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'articolo 2;
b) l'indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
c) il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 4;
e) il canone di concessione annuo di cui all'articolo 21;
f) le attività e i servizi funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia delle opere e dei beni;
g) gli interventi da eseguire per lo sviluppo delle opere e dei beni;
h) la modalità di assegnazione della concessione di cui all'articolo 6;
i) la durata della concessione ai sensi dell'articolo 8;
j) l'indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di più concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
k) le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa documentazione tecnica progettuale, nonché per la presentazione dell’offerta economica; l’istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all’articolo 3, comma 3;
l) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'articolo 9;
m) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12 specificando gli obiettivi minimi, le classi di punteggio e il loro valore ponderale;
n) gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'articolo 13;
o) i miglioramenti energetici di cui all'articolo 14;
p) il miglioramento e il risanamento ambientale di cui all'articolo 15;
q) le misure di compensazione di cui all'articolo 16;
r) le clausole sociali di cui all'articolo 17;
s) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'articolo 18;
u) le garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta di cui all'articolo 22.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 149, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 149, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 90, comma 1, L. R. 8/2022