Legge regionale 11 novembre 2020 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18/2015)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti:

<<2 ter. Gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.

2 quater. La misura del concorso finanziario di cui al comma 2 bis può essere aggiornata in esito alla revisione, tramite Accordo, delle relazioni finanziarie fra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 18/2015)

1. L'articolo 18 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18

(Obblighi di finanza pubblica)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 2 bis, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, il presente capo disciplina gli obblighi di finanza pubblica degli enti locali della Regione.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con deliberazione definisce i termini e le modalità per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.>>.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015)

1. L'articolo 19 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)

1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:

a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;

b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;

c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.>>.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015)

1. L'articolo 20 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 20

(Equilibrio di bilancio)

1. L'equilibrio di bilancio è previsto e disciplinato dalla normativa statale.>>.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015)

1. L'articolo 21 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Sostenibilità del debito)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.

2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e desunto dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 118/2011.

3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.

4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.

5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.

7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.>>.

Art. 6

(Sostituzione dell'22 della legge regionale 18/2015)

1. L'articolo 22 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Sostenibilità della spesa di personale)

1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.

2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.

6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.

9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.>>.

Art. 7

(Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter nella legge regionale 18/2015)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 18/2015 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 22 bis

(Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica)

1. Per l'acquisizione di elementi utili alla verifica del rispetto degli obblighi di finanza pubblica del Sistema integrato è previsto un monitoraggio annuale degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22.

2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.

3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.

4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.

5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati a rendiconto inviati dagli enti locali alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 gli enti locali inviano annualmente all'ufficio regionale competente le informazioni relative ai dati a rendiconto entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 22 ter

(Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento)

1. Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito se, decorso il termine previsto all'articolo 21, commi 5 e 6, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 21, comma 1.

2. Gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'articolo 22, commi 7 e 8, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 22, comma 1.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia di riferimento.>>.

Art. 8

(Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 18/2015)

1. L'articolo 23 della legge regionale 18/2015 è abrogato.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 30 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: <<, che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie>>;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti, con cadenza triennale:

a) le categorie in cui sono collocati i bilanci degli enti locali;

b) gli indici di stabilità finanziaria;

c) le eventuali condizioni gestionali significative;

d) gli ulteriori criteri per gli inserimenti dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui alla lettera a);

e) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera b).>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 31 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali>>;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 3 bis il periodo: <<Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d bis), sono definite in esito alla sperimentazione.>> è soppresso;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 11

(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 18/2015 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 34 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<, anche attraverso la Piattaforma digitale di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014)>> sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 18/2015)

1. L'articolo 35 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 35

(Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale)

1. La Regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire criticità nell'interesse del Sistema integrato.

2. La Regione favorisce una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, di condivisione delle buone pratiche e di valorizzazione dei territori, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Sistema integrato.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Regione effettua un monitoraggio dei conti pubblici, anche tramite l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, allo scopo di valutare la sostenibilità del Sistema integrato.

4. Per le attività previste ai commi da 1 a 3 la Regione può avvalersi del contributo dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

5. La Giunta regionale può definire con deliberazione ambiti specifici di monitoraggio, nonché le modalità di attuazione del medesimo, anche mediante tecniche di campionamento.

6. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, sull'andamento e sugli esiti dei monitoraggi della finanza pubblica locale del Sistema integrato.>>.

Art. 14

(Abrogazione dell'articolo 36 della legge regionale 18/2015)

1. L'articolo 36 della legge regionale 18/2015 è abrogato.

Art. 15

(Modifica all'articolo 39 della legge regionale 18/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 18/2015 le parole: <<articolo 36>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 35>>.

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. L'ufficio regionale competente che accerta il mancato raggiungimento, da parte degli enti locali, degli obiettivi fissati per gli esercizi precedenti all'esercizio 2021, applica le sanzioni nell'anno successivo a quello in cui è venuto a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi.

2. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 18/2015, come sostituito dall'articolo 2, è adottata entro il 31 gennaio 2021.

Art. 17

(Concertazione delle politiche di sviluppo)

1. La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale.

2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le procedure della concertazione, le tipologie di quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse di cui al comma 4.

(2)

4. Le risorse finanziarie per la concertazione sono determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.

5. Le risorse della concertazione possono essere utilizzate per integrare la realizzazione di interventi già parzialmente finanziati da altre assegnazioni regionali purché non vadano a coprire l'eventuale quota di cofinanziamento obbligatoria dell'ente locale prevista dalla disciplina di settore.

(1)

6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi.

7. Le direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la proroga della tempistica, se prevista dalla deliberazione di cui al comma 3, la verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.

8. Per la rendicontazione finale degli investimenti concertati trova applicazione l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note:

Comma 5 sostituito da art. 9, comma 9, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 49, L. R. 13/2023

Art. 18

(Abrogazione di disposizioni della legge regionale 18/2015 concernenti le risorse per investimenti straordinari delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni non in Unione)

1. In relazione alla previsione dell'articolo 17, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 18/2015:

a) l'articolo 7;

b) il comma 4 dell'articolo 13;

c) la lettera b) del comma 9 e i commi da 10 a 10 ter dell'articolo 14.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica a decorrere dall'1 gennaio 2021.