Legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.
Art. 17
 (Concertazione delle politiche di sviluppo)
1. La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale.
2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.
4. Le risorse finanziarie per la concertazione sono determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.
6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi.
7. Le direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la proroga della tempistica, se prevista dalla deliberazione di cui al comma 3, la verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.
8. Per la rendicontazione finale degli investimenti concertati trova applicazione l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 9, comma 9, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 49, L. R. 13/2023