(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti:
<<2 ter. Gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.
2 quater. La misura del concorso finanziario di cui al comma 2 bis può essere aggiornata in esito alla revisione, tramite Accordo, delle relazioni finanziarie fra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia.>>.