Legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.
Art. 5
 (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015)
1.
L'articolo 21 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
 (Sostenibilità del debito)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.
4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.
5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.
7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.>>.

Art. 6
 (Sostituzione dell'22 della legge regionale 18/2015)
1.
L'articolo 22 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Sostenibilità della spesa di personale)
1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.
5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.
6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.
9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.>>.

Art. 7
 (Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter nella legge regionale 18/2015)
1.
Dopo l'articolo 22 della legge regionale 18/2015 sono inseriti i seguenti:

Art. 17
 (Concertazione delle politiche di sviluppo)
1. La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale.
2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.
4. Le risorse finanziarie per la concertazione sono determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.
6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi.
7. Le direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la proroga della tempistica, se prevista dalla deliberazione di cui al comma 3, la verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.
8. Per la rendicontazione finale degli investimenti concertati trova applicazione l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 9, comma 9, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 49, L. R. 13/2023