Art. 18
(Abrogazione di disposizioni della legge regionale 18/2015 concernenti le risorse per investimenti straordinari delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni non in Unione)
1.
In relazione alla previsione dell'articolo 17, sono abrogate le seguenti disposizioni della
legge regionale 18/2015:
a) l'articolo 7;
b) il comma 4 dell'articolo 13;
c) la lettera b) del comma 9 e i commi da 10 a 10 ter dell'articolo 14.