<<5 bis. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, ottenuto il parere del tavolo di lavoro di cui al comma 5 e sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida atte a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.
5 ter. L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti con riferimento al piano di cui al comma 5.>>.